II, 2019/2

Francesca Brunet

«Per atto di grazia»

Review by: Stefano Barbacetto

Authors: Francesca Brunet
Title: «Per atto di grazia». Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848)
Place: Roma
Publisher: Storia e Letteratura
Year: 2016
ISBN: 9788863729337
URL: link to the title

Reviewer Stefano Barbacetto - Universität Innsbruck

Citation
S. Barbacetto, review of Francesca Brunet, «Per atto di grazia». Pena di morte e perdono sovrano nel Regno Lombardo-Veneto (1816-1848), Roma, Storia e Letteratura, 2016, in: ARO, II, 2019, 2, URL https://aro-isig.fbk.eu/issues/2019/2/per-atto-di-grazia-stefano-barbacetto/

PDF

La comunicazione politica è importante, ma non unica chiave approntata dall’autrice per decifrare il binomio di grazia e giustizia in un’epoca (Restaurazione e Vormärz) e un contesto (il Regno Lombardo-Veneto) sospesi tra riflussi restauratori, onda lunga delle rivoluzioni (momentaneamente) sconfitte, dominazione straniera e movimenti nazionali incipienti, codificazioni del diritto e sostituzioni legislative. Il focus è opportunamente collocato nel punto di maggior tensione tra i due membri del classico binomio: tra la pena massima (quella di morte, reintrodotta nelle province tedesche con il codice franceschino del 1803, e mai abolita nel nuovo Regno cui questo era stato esteso nel 1816) – e la grazia, intesa nel medesimo codice come prerogativa sovrana.

La procedura inquisitoria e segreta (con esclusione del giudizio statario, di cui infra) prevedeva che le sentenze irroganti la pena di morte percorressero tutti i gradini della gerarchia giudiziaria fino, in terzo grado, all’Oberste Justizstelle di Vienna o (tra le poche prerogative d’autonomia del Lombardo-Veneto) al Senato costituito in Verona nel 1816. Se la condanna era confermata in terzo grado, la corte competente per territorio ne dava notizia al sovrano, insieme a un parere che suggeriva o sconsigliava la grazia. L’iter della grazia si svolgeva dunque d’ufficio, all’oscuro dell’interessato, per ogni condannato a morte. La decisione, extragiudiziale, era riservata al re-imperatore; a grazia concessa la stessa corte commutava la pena (in genere in lunghi periodi detentivi al carcere duro). L’esito era comunicato all’interessato solo in seguito, e notizia ne era data al pubblico anche attraverso la stampa. Pubblica, infine, era l’esecuzione per impiccagione.

Di comunicazione dunque si tratta: fra i livelli dell’apparato giudiziario e con il vertice viennese, da un lato, e fra la macchina statuale nel suo complesso e un pubblico i cui sentimenti e opinioni non potevano essere ignorati da uno Stato pur assolutisticamente costruito, dall'altro. I piani di lettura in cui l’autrice scompone la materia, per analizzare e descrivere logiche e meccanismi occulti e palesi dell’apparato politico-giuridico in esame, sono però molteplici.

Brunet padroneggia un ampio ventaglio di fonti: fondi d’archivio milanesi (in primis, quello del Senato di Verona), viennesi e di varî tribunali veneti, la stampa (approfondendo il ruolo delle riviste lombardo-venete nella circolazione transalpina della cultura giuridica), biblioteche e carteggi personali di figure chiave dell’epoca, quali i giudici trentini Mazzetti, Zajotti, Salvotti e Benoni (prassi ed aspetti umani e sociali della giustizia sono illuminati anche approfondendo il ruolo dei giudici tirolesi, politicamente più fidati ma anche, a livello pratico, indispensabili per il loro bilinguismo, e non amati dal ceto dirigente locale).

Alla luce di questo ricco materiale, il lavoro esamina, nell’ordine, un dato normativo tutto sommato illuministico (novero ristretto di reati punibili con la morte [1]; vincoli probatori escludenti il libero convincimento del giudice – tale pena era irrogabile solo in caso di confessione o di più testimonianze concordi – ; esecuzione priva di esacerbazioni); i dibattiti teorici in tema (prevalevano i favorevoli a un’applicazione rara e non inflazionistica della pena di morte, per mantenerne l’effetto deterrente senza turbare l’opinione pubblica) ed infine la prassi che concretava dette norme in un territorio caratterizzato da una maggior diffidenza rispetto a un’autorità percepita come straniera e stando ai protagonisti, specie in Lombardia, da tassi di criminalità più elevati. Alla prassi dunque, divisa in tre grandi comparti: reati comuni, reati politici e giudizi statari, è dedicata la maggior parte del libro.

I punti illuminati si possono qui solo riassumere. Prima del Quarantotto, nel Lombardo-Veneto la grazia fu concessa (giudizi statari esclusi) al 60% dei circa 130 condannati a morte per reati comuni, ed alla totalità dei condannati per reati politici (i numeri si allineano con quelli delle province tedesche). L’apparato condivideva dunque la considerazione sull’utilità delle esecuzioni, da contenersi però numericamente per quanto possibile.

Molteplici erano tuttavia le logiche sottese alla concessione o negazione della grazia. L’autrice sottolinea, in primis, come la costruzione assolutistica dell’istituto, incastonato in una procedura gerarchizzata e segreta, corrispondesse a una logica di controllo verticistico sul funzionamento degli organi giudiziari, temperata dal fatto che – con poche eccezioni, tutte pro reo – il sovrano generalmente ne seguiva il parere.

Si graziò – a volte – il reo sospetta vittima d’abusi commessi ai livelli inferiori della gerarchia giudiziaria. Per aggirare la rigidità normativa in tema di prove, ad alcuni imputati era stata promessa la grazia a patto della confessione del delitto. Consiglio disordinato, ambiguo e pericoloso: anche nell’imperio della Franziskana la confessione era probatio regina per la condanna a morte. D’altro canto, in un’ambiguità mai pienamente risolta, una completa e liberatoria confessione, primo passo verso il pentimento, era certo un elemento favorevole a un reo da graziare.

La grazia riequilibrava di fatto molte tensioni. Vi si ricorreva o meno (l’elenco non è esaustivo) per esigenze di giustizia distributiva (l’equità nel trattare casi analoghi) e per considerazioni psicologiche e antropologiche (l’omicidio oggetto di violenti stimoli patetici – onore, amore, gelosia – meritava maggiore indulgenza di quello freddamente pianificato; si faceva attenzione spesso alle circostanze del fatto, al sesso del reo, alla sua condotta pregressa, ai dubbi residui su disordini mentali).

Sistematicamente graziati, invece, erano i falsari di titoli del pubblico credito. Qui l’intervento sovrano si mostra de facto abrogativo di una previsione edittale teoricamente in vigore (facile coglierne la ratio: il suddito non può sostituirsi allo Stato senza lederne la maestà) ma palesemente sproporzionata rispetto a reati di maggiore gravità sociale.

Per certi versi analoga fu la scelta, politica, che sino alle soglie del Quarantotto spinse a graziare – contrariamente a quanto avvenuto in altri Stati italiani – tutti i condannati per alto tradimento nell’ambito dei famosi processi a carbonari e a membri della Giovine Italia. In un ampio capitolo l’autrice. rilegge un tema già oggetto di numerosi studi, analizzando tra l’altro le ragioni della palese difformità delle pene irrogate in via di commutazione, oscillanti (spesso senza proporzione con i fatti commessi, ma con forte attenzione al contesto politico del momento) tra pochi mesi e molti lustri di carcere duro.

Il volume – opera matura, con  pregio di illuminare non solo la trama, ma anche il fitto ordito costituente l’intorno del tema principale (cenni interessanti, oltre agli aspetti citati, riguardano le condizioni socio-culturali dei sudditi e le differenze tra città e campagna, nonché tra Lombardia, Veneto e province tedesche dell’Impero) – è concluso da un capitolo dedicato all’ insanabile aporia data dalla presenza nel sistema di una grazia “impossibile”: quella istituzionalmente negata dal giudizio statario, sorta di processo sommario teoricamente istituibile solo in caso di flagranza o di contesti probatorî qualificatissimi, destinato a concludersi nel tempo di un giorno con un’alternativa secca tra assoluzione e condanna a morte, da eseguirsi immediatamente. Questo mezzo teoricamente straordinario, mantenuto di fatto in vigore in otto delle province lombarde per tutti i decenni presi in esame e utilizzato con massima frequenza per reprimere crimini sì odiosi, ma connessi con il biennio della fame (1816-1817), era inviso a gran parte dei giudici per la possibilità di tragici errori (a uno di questi, riparato in extremis, l’autrice fa ampio cenno) e perché, in sostanza, era inconciliabile con l’ideale di giustizia (pur non abolizionista) da essi condiviso.

 

 

[1] Omicidio, incendio doloso, falsificazione di titoli del pubblico credito, alto tradimento.

Subscribe to our newsletter

Partners